Ai fini del presente Accordo: (a) "traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope" significa ogni attivita' di traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui: (i) all'articolo 3.1 della Convenzione contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope; o (ii) a qualsiasi accordo internazionale che vincola entrambe le Parti, quando tale attivita' deve essere considerata come reato ai sensi dell'accordo medesimo. (b) il procedimento e' istituito: (i) nel Regno Unito, quando una "information" (denuncia) e' stata presentata ad un "justice of the peace" (giudice di pace), quando la persona e' imputata di un reato, quando un "bill of indictment" (atto formale di imputazione) e' stato presentato, o quando un "petition warrant" (ordine richiesto con istanza) e' concesso; (ii) in Italia, quando la persona ha ricevuto avviso, a norma dell'articolo 369 del Codice di Procedura Penale italiano, che si sta procedendo nei suoi confronti, ovvero se e' stata presentata all'autorita' giudiziaria proposta di applicazione di una misura di prevenzione; (c) "proventi di reato" significa qualsiasi bene direttamente o indirettamente derivato a qualsiasi persona, o da essa ottenuto, come risultato di attivita' criminale, ovvero il valore di tale bene; (d) fra i beni sono compresi il denaro ed i beni mobili o immobili, corporei o incorporei, nonche' qualsiasi diritto su di essi; (e) "sequestro di beni" significa qualsiasi misura avente lo scopo di prevenire il commercio, il trasferimento o la disposizione del bene medesimo.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;147~accordo-art2 · fonte su Normattiva