[1]Settori di cooperazione

[2]1. Le Parti cooperano, in conformita' all'articolo 1, nei seguenti settori: (a) criminalita' organizzata transnazionale; (b) produzione, traffico, vendita, stoccaggio illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; (c) tratta di esseri umani e traffico di migranti; (d) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici; (e) reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio, anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; (f) reati commessi mediante l'utilizzo di tecnologie high-tech; (g) altri reati che interessano le Parti. 2. Le Parti, inoltre, cooperano nella prevenzione e nella repressione di atti terroristici, in conformita' con la legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi e le convenzioni internazionali alle quali sono vincolate. 3. Il presente Accordo non produrra' effetti in materia di estradizione e assistenza giudiziaria.

Testo vigente dal 21 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;192~accordo-art3 · fonte su Normattiva