' CENTRALI (1) Ciascuna Parte nomina una autorita' centrale che riceva e trasmetta le domande ai fini del presente Accordo. Salvo che la Parte interessata non designi un'altra autorita', l'autorita' centrale e' per la Repubblica Italiana il Ministero della Giustizia e per il Regno Unito l'Home Office di Londra. (2) L'autorita' centrale della Parte richiesta compie tutti gli atti da essa ritenuti necessari allo scopo di dare effetto alle domande della Parte richiedente.
Testo vigente dal 5 marzo 1994
