DELLA DOMANDA (1) Le domande alle quali si riferisce il presente Accordo devono contenere l'indicazione: (a) del nome della competente autorita' che conduce le indagini o il procedimento cui la domanda si riferisce; (b) dell'oggetto, compresi i fatti aventi rilevanza e le norme di legge applicabili, al quale le indagini o il procedimento si riferiscono; (c) dello scopo della domanda e della natura della assistenza richiesta; (d) dei dettagli di ogni particolare procedura o modalita' che la Parte richiedente desidera venga rispettata; (e) degli eventuali termini entro i quali si desidera che venga data esecuzione alla domanda; (f) della identita' e della nazionalita' della persona o delle persone oggetto delle indagini o del procedimento, nonche' del luogo in cui esse si trovano. (2) La Parte richiesta, se ritiene che le notizie contenute nella domanda non sono sufficienti a consentirle di dare corso alla domanda stessa, puo' chiedere che vengano fornite altre informazioni.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;147~accordo-art4 · fonte su Normattiva