DELL'ASSISTENZA (1) L'assistenza e' rifiutata se: (a) l'attivita' richiesta e' contraria ai principi della legge della Parte richiesta; (b) la domanda riguarda il sequestro o la confisca di proventi di un'attivita', diversa da quelle indicate all'articolo 2 (a) di questo Accordo, che, se fosse occorsa nella giurisdizione della Parte richiesta, non avrebbe costituito reato, o non sarebbe stata un'attivita' in relazione alla quale la confisca avrebbe potuto essere ordinata; o (c) la domanda si riferisce ad un reato in relazione al quale la persona e' stata definitivamente prosciolta o ha beneficiato di un provvedimento di clemenza, ovvero la pena inflitta e' stata interamente eseguita e qualsiasi provvedimento adottato a seguito della condanna ha avuto esecuzione. (2) L'assistenza puo' essere rifiutata se: (a) la Parte richiesta ritiene che la domanda, se accolta, pregiudicherebbe in modo serio la propria sovranita', la propria sicurezza, i propri interessi nazionali o altri interessi essenziali; o (b) la prestazione dell'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare indagini o procedimenti nel territorio della Parte richiesta. (3) Prima di rifiutare l'accoglimento della domanda di assistenza la Parte richiesta deve valutare se l'assistenza stessa puo' essere concessa a condizioni che essa ritenga necessarie. La Parte richiedente, se accetta l'assistenza alle condizioni cosi' poste, deve a queste uniformarsi.
Testo vigente dal 5 marzo 1994
