[1]di Fornire Informazioni

[2]1. Ogni persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza alla quale puo' essere applicato il presente Trattato, o il suo legale rappresentante se del caso, devono essere informati dallo Stato di Condanna del contenuto del presente Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. 2. La persona, o il suo legale rappresentante se del caso, se lo richiedono, devono essere informati per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, e devono essere sempre informati della decisione presa da ciascuno Stato.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;147~trattato-art5 · fonte su Normattiva