[1]di Fornire Informazioni
[2]1. Ogni persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza alla quale puo' essere applicato il presente Trattato, o il suo legale rappresentante se del caso, devono essere informati dallo Stato di Condanna del contenuto del presente Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. 2. La persona, o il suo legale rappresentante se del caso, se lo richiedono, devono essere informati per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, e devono essere sempre informati della decisione presa da ciascuno Stato.
Testo vigente dal 17 dicembre 2019
