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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, con le seguenti modificazioni:

[8]All'art. 11, 1° comma, dopo le parole: «dei sinistri presiede» aggiungere: «sotto il controllo del Ministro per le finanze».

[9]L'art. 12 soppresso.

[10]All'art. 13, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e le agevolazioni fiscali da accordarsi alla gestione tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto dello Stato».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a San Rossore, addi' 14 giugno 1928 - Anno VI

[13]VITTORIO EMANUELE.

[14]Mussolini - Volpi - Belluzzo.

[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco

Testo in vigore dal 14 luglio 1928 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1928-06-14;1470~art1 · fonte del testo