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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, con le seguenti modificazioni:
[8]All'art. 11, 1° comma, dopo le parole: «dei sinistri presiede» aggiungere: «sotto il controllo del Ministro per le finanze».
[9]L'art. 12 soppresso.
[10]All'art. 13, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e le agevolazioni fiscali da accordarsi alla gestione tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto dello Stato».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a San Rossore, addi' 14 giugno 1928 - Anno VI
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]Mussolini - Volpi - Belluzzo.
[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco
Testo in vigore dal 14 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
