Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1941 al 16 dicembre 2009. 280 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: Al R. decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: 1) il primo comma dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, sara' stabilito l'ammontare massimo dei rischi che l'Istituto nazionale delle assicurazioni potra', assumere per detta garanzia»;
tolto: 2) all'art. 11 e' sostituito il seguente:
tolto: « All'accettazione e definizione dei rischi e alla liquidazione dei sinistri presiede uno speciale Comitato.
tolto: «Tale Comitato, avente sede presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, e' nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per gli scambi e per le valute ed e' composto da:
tolto: 1) il presidente dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;
tolto: 2) il presidente del comitato tecnico dell'Istituto stesso;
tolto: 3) il direttore generale per i servizi delle esportazioni presso il Ministero per gli scambi e per le valute;
tolto: 4) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
tolto: 5) un rappresentante del Ministero delle finanze;
tolto: 6) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
tolto: 7) un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
tolto: 8) un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;
tolto: 9) un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;
tolto: 10) un rappresentante della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni.
tolto: «Con lo stesso decreto sono nominati anche i sostituti dei membri suddetti.
tolto: «Il Comitato e' presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, o, in sua assenza o impedimento, dal presidente del comitato tecnico del medesimo Istituto.
tolto: «Nel seno del Comitato potranno essere nominati dei sottocomitati tecnici».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1941-01-23;165~art1 · fonte del testo