IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bruxelles non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
  • b)alle altre imposte applicate ai redditi di periodi di imposta che si chiudono a decorrere dal 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo a quello di tale scambio. 3. La Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e il Protocollo finale firmati a Bruxelles il 19 ottobre 1970, saranno abrogati e cesseranno di applicarsi alle imposte belghe o italiane con riferimento ai periodi per i quali la presente Convenzione produce i suoi effetti rispetto a detto imposta, in conformita' al paragrafo 2. Le disposizioni della Convenzione e del protocollo finale del 19 ottobre 1970 medesimi si applicano alle imposte specificate nell'articolo 2, paragrafo 3, della presente Convenzione dovute per i periodi anteriori alla data di efficacia di quest'ultima.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148~art30 · fonte su Normattiva