1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Lisbona non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)in Portogallo:
  • i)alle imposte dovute alla fonte il cui fatto generatore si verifica dopo il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica;
  • ii)alle altre imposte sui redditi relativi agli anni solari che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica;
  • b)in Italia, con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Le disposizioni dell'articolo 8 e del paragrafo 3 dell'articolo 13 saranno applicabili alle imposte sul reddito relative all'anno fiscale 1970 e seguenti.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;562~art28 · fonte su Normattiva