ARTICOLO VII Nell'ambito del presente Accordo l'azione delle due Parti sara' intesa a:

  • a)realizzare studi congiunti relativi alla reciproca domanda turistica effettiva e potenziale;
  • b)concedere mutua assistenza a campagne di pubblicita' e promozione turistica;
  • c)attuare un interscambio di informazioni relative a dati statistici, pianificazione turistica e legislazione, comprese quelle relative alla conservazione e protezione delle risorse naturali e culturali;
  • d)coordinare e promuovere programmi e altre attivita' miranti all'incremento dei flussi turistici nelle due direzioni, specialmente riguardo a viaggi collettivi ed al turismo giovanile;
  • e)promuovere l'interscambio di esperti nel settore turistico. In particolare la Parte italiana, ove richiesta, prestera' la propria consulenza nelle forme che la Parte albanese riterra' opportune, specificatamente per la costruzione di un sistema turistico albanese nel rispetto delle peculiarita' tipiche della nazione albanese, della sua storia e delle sue tradizioni.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;148~accordo-artvii · fonte su Normattiva