ARTICOLO VIII Le Parti contraenti ricercheranno mezzi per trarre profitto da azioni comuni nel settore promozionale, dando priorita' alle attivita' in occasione di avvenimenti turistici internazionali che possano essere svolte congiuntamente, da forme di promozione congiunte effettuate nei mercati esteri e dalla istituzione di Borse periodiche per il turismo, volte alla divulgazione dell'offerta turistica di espressione italo-albanese.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;148~accordo-artviii · fonte su Normattiva