1. Se le Parti concordano di porre fine congiuntamente al presente Accordo, si consulteranno immediatamente e concorderanno tra loro i necessari provvedimenti per gestire in maniera soddisfacente le conseguenze di tale estinzione. La cessazione del presente Accordo sara' effettiva alla data concordata per iscritto dalle Parti. 2. Se una delle Parti desidera recedere dal presente accordo, essa esaminera' le conseguenze di tale recesso con le altre Parti. Se alla fine di tali consultazioni la Parte interessata desidera ancora recedere dall'Accordo, informera' per iscritto il Depositario di tale decisione. Quest'ultimo informera' a sua volta tutte le altre Parti. Il recesso avra' effetto dopo sei mesi a partire dalla ricezione della notifica del Depositario. 3. Ne' la estinzione ne' il recesso pregiudicheranno gli obblighi gia' sottoscritti ed i diritti e le prerogative precedentemente acquisiti dalle Parti in base alle disposizioni del presente Accordo in particolare rispetto alla Parte 4 (Sicurezza delle Informazioni), alla Parte 6 (Trattamento delle Informazioni Tecniche), alla Parte 8 (Tutela delle Informazioni sensibili a Livello Commerciale) e alla Parte 9, Articolo 60 (Risoluzione delle Controversie).

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art57 · fonte su Normattiva