Le Parti riporteranno le loro intese riguardanti i dettagli tecnici e amministrativi della rispettiva cooperazione definita dal presente Accordo in atti internazionali che possono incorporare, mediante riferimenti, le disposizioni dello stesso.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art59 · fonte su Normattiva