Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 83 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il trattamento delle navi nazionali o della nazione piu' favorita non si estende:
tolto: 1° al cabotaggio che resta regolato dalle leggi, che sono o saranno in vigore in ciascuna delle Alte Parti contraenti;
tolto: 2° agli incoraggiamenti accordati o che potranno essere accordati alla marina mercantile nazionale;
tolto: 3° all'esercizio della pesca nelle acque territoriali delle Alte Parti contraenti ne' all'esercizio del servizio marittimo dei porti, rade e spiaggie. Il servizio marittimo comprende l'esercizio del rimorchio, l'assistenza e il salvataggio delle persone, navi e carichi.aggiunto: Trattato-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art19 · fonte del testo