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[1]Il trattamento delle navi nazionali o della nazione piu' favorita non si estende:

[2]1° al cabotaggio che resta regolato dalle leggi, che sono o saranno in vigore in ciascuna delle Alte Parti contraenti;

[3]2° agli incoraggiamenti accordati o che potranno essere accordati alla marina mercantile nazionale;

[4]3° all'esercizio della pesca nelle acque territoriali delle Alte Parti contraenti ne' all'esercizio del servizio marittimo dei porti, rade e spiaggie. Il servizio marittimo comprende l'esercizio del rimorchio, l'assistenza e il salvataggio delle persone, navi e carichi.

Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-03-15;1481~art19 · fonte del testo