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La nazionalita' delle navi sara' constatata secondo le leggi dello Stato, al quale la nave appartiene, a mezzo dei documenti e patenti che si trovano a bordo, rilasciati dalle autorita' competenti. Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di ciascuna delle Alte Parti contraenti non potranno cambiare di nazionalita' senza che il venditore abbia ottenuto, preventivamente, il permesso di dismissione della bandiera, rilasciato dalle competenti autorita' dello Stato al quale la nave appartiene.
Testo in vigore dal 2 agosto 1928 al 9 maggio 2025
