[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli implicati nella convenzione.
[3]ACCORDO NATO SULLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI TECNICHE A SCOPI DI DIFESA
[4]I Governi del Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Turchia, Inghilterra e Stati Uniti d'America; Parti del trattato Nord Atlantico, concluso a Washington il 4 aprile 1949; Considerando che l'articolo 3 del trattato Nord Atlantico prevede che le Parti conserveranno ed aumenteranno la loro capacita' individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato con lo sviluppo dei propri mezzi e prestandosi mutua assistenza; Considerando che tale capacita' puo' essere aumentata, tra l'altro, con la comunicazione, tra i Governi parti e gli Organismi della NATO, di informazioni tecniche che sono oggetto di diritti di proprieta' al fine di contribuire alla ricerca per la difesa, la messa a punto e la produzione di attrezzature e materiali militari; Considerando che i diritti dei proprietari di informazioni tecniche, cosi' comunicate, devono essere riconosciuti e protetti; Hanno convenuto quanto segue:
[5]Articolo I.
[6]Ai fini del presente accordo:
- a)per "a scopi di difesa" s'intende: "al fine di rafforzare la capacita' individuale o collettiva di difesa degli Stati parti del trattato Nord Atlantico sia nel quadro di programmi nazionali, bilaterali o multilaterali, sia al momento della messa in opera di progetti di ricerca, di messa a punto, di produzione o di logistica della NATO";
- b)per "informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta'" s'intendono le informazioni di carattere tecnico, sufficientemente esplicite per poter essere utilizzate e che presentano un'utilita' per l'industria e di cui sono a conoscenza solo il proprietario e le persone legalmente o contrattualmente tenute a conoscerle e che non sono quindi accessibili al pubblico. Le informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta' possono comprendere, per esempio, invenzioni, disegni, "know-how" e dati;
- c)per "Organismi della NATO" s'intendono il Consiglio del Nord Atlantico e tutti gli organismi sussidiari civili o militari - ivi compresi i quartieri generali militari internazionali - regolati dalle disposizioni sia della convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951, sia del protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali creati in virtu' del trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952;
- d)per "Governo o Organismo d'origine" s'intende il Governo parte del presente accordo o dell'Organismo della NATO che comunica per primo le informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta';
- e)per "Destinatario" s'intende ogni Governo parte del presente accordo o ogni Organismo della NATO che abbiano ricevuto informazioni tecniche comunicate in quanto informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta', sia che tale comunicazione sia stata loro trasmessa direttamente dal Governo o Organismo di origine o tramite un altro destinatario;
- f)per "comunicazione a titolo confidenziale" si intende la comunicazione d'informazioni tecniche ad un numero limitato di persone che s'impegnano a non comunicarle ad altre persone salvo che alle condizioni specificate dal Governo o Organismo d'origine;
- g)per "comunicazione non autorizzata" s'intende ogni comunicazione di informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta' effettuata in modo non conforme alle condizioni alle quali tale comunicazione e' stata fatta al destinatario;
- h)per "utilizzazione non autorizzata" s'intende ogni utilizzazione d'informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta' effettuata senza la preliminare autorizzazione o senza tener conto delle condizioni alle quali tali informazioni tecniche sono state comunicate al destinatario.
Testo vigente dal 9 maggio 1974
