[1]Articolo IV.

[2]I Governi parti del presente accordo fisseranno, in seno al Consiglio Atlantico, le procedure necessarie all'applicazione di detto accordo. Tali procedure comprenderanno in particolare le disposizioni che regolano:

  • a)la comunicazione, il ricevimento e l'utilizzazione di informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta' nel quadro del presente accordo;
  • b)le modalita' della partecipazione degli organismi della NATO alla comunicazione, al ricevimento e all'utilizzazione di informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta';
  • c)la creazione e il funzionamento del Comitato consultivo previsto dal precedente articolo III C;
  • d)le domande di modifica, previste all'articolo II A, delle condizioni imposte per quanto riguarda le informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta'.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-03-11;149~artiv · fonte su Normattiva