1. Ciascun Governo indichera', ove necessario, i tecnici per collaborare con gli esperti inviati dall'altro Governo, in conformita' al disposto dell'articolo 2 del presente Accordo. Gli esperti sono tenuti a comunicare ai predetti tecnici opportune informazioni circa i metodi, le tecnologie ed i procedimenti utilizzati nell'esecuzione dei loro compiti e circa i principi su cui si basano tali metodi, tecnologie e procedimenti, in maniera che i tecnici del Paese ricevente siano in condizione di proseguire l'esecuzione dei relativi compiti dopo la fine della missione. 2. Nell'esecuzione dei suoi compiti, il personale tecnico inviato da un Governo manterra' stretti rapporti con l'altro Governo, attraverso i competenti organismi e procedera' in conformita' alle istruzioni contenute nelle intese tecniche.

Testo vigente dal 4 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-01-25;24~art4 · fonte su Normattiva