Art. 2 (Protocollo)
Al fine di favorire e promuovere il progresso economico e sociale di Malta, il Governo della Repubblica italiana concedera', secondo le procedure di cui alla legge n. 38 del 9 febbraio 1979, al Governo della Repubblica di Malta un credito finanziario agevolato di quindici milioni di dollari USA, destinato a progetti di sviluppo da individuare di comune accordo.
Testo vigente dal 23 aprile 1981
