Sara' provveduto da parte del Governo della Repubblica di Malta, in relazione a ciascun versamento del contributo finanziario previsto dall'articolo 1 del presente protocollo, a far pervenire al Governo della Repubblica italiana le indicazioni piu' appropriate circa le opere pubbliche ed i programmi economico-sociali di sviluppo, finanziati nel corso dell'anno col contributo predetto. II Governo della Repubblica di Malta provvedera' del pari a fornire, in relazione all'utilizzazione del finanziamento di cui al precedente articolo 2, la documentazione relativa ai singoli progetti o programmi tendenti a favorire ed a promuovere il progresso economico e sociale di Malta.

Testo vigente dal 23 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-15;149~protocollo-art4 · fonte su Normattiva