Art. 3 (Protocollo)
Nel quadro della collaborazione tra i due paesi, il Governo della Repubblica italiana contribuira' allo sviluppo economico e sociale, tecnico e culturale di Malta con la realizzazione di programmi di cooperazione, di cui alla legge della Repubblica italiana n. 38 del 9 febbraio 1979, per un ammontare di almeno quattro milioni annui di dollari USA, da utilizzare entro il 1983. Mentre lo status dei cooperanti italiani a Malta e dei borsisti maltesi in Italia sara' garantito da apposite intese, il Governo della Repubblica di Malta assicurera' ogni opportuna collaborazione ai competenti organi italiani, affinche' essi siano posti in grado di dare corso agli adempimenti di cui alla legge menzionata nel precedente capoverso.
Testo vigente dal 23 aprile 1981
