Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978
Art. 14 — Richieste di informazioni sui fatti e richieste di documenti
Gli Stati contraenti si impegnano a fornirsi informazioni di fatto di cui dispongono in materia amministrativa e a rilasciare copie autentiche, copie od estratti di documenti amministrativi qualora ne sia fatta domanda per un interesse amministrativo da parte di un'autorita' dello Stato richiedente.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
