Gli Stati contraenti si impegnano a fornirsi informazioni di fatto di cui dispongono in materia amministrativa e a rilasciare copie autentiche, copie od estratti di documenti amministrativi qualora ne sia fatta domanda per un interesse amministrativo da parte di un'autorita' dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;149~art14 · fonte su Normattiva