Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978.
- Art. 1
- Art. 2 — Autorità centrale
- Art. 3 — Esenzione dalla legalizzazione
- Art. 4 — Obbligo di rispondere
- Art. 5 — Contenuto della domanda
- Art. 6 — Regolarità della domanda
- Art. 7 — Rifiuto di esecuzione
- Art. 8 — Spese
- Art. 9 — Lingue
- Art. 10 — Termine e trasmissione della risposta
- Art. 11 — Trasmissione per via diplomatica o consolare
- Art. 12 — Altri accordi e strumenti internazionali
- Art. 13 — Richieste di informazioni sul diritto, sui regolamenti e sugli usi
- Art. 14 — Richieste di informazioni sui fatti e richieste di documenti
- Art. 15 — Richieste di accertamenti
- Art. 16 — Specialità dell'oggetto della richiesta
- Art. 17 — Autorità qualificata a rispondere
- Art. 18 — Spese speciali
- Art. 19 — Misure istruttorie
- Art. 20 — Legge applicabile e forma determinata
- Art. 21 — Spese speciali
- Art. 22 — Esecuzione per via diplomatica o consolare
- Art. 23 — Entrata in vigore della Convenzione
- Art. 24 — Revisione della Convenzione
- Art. 25 — Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa
- Art. 26 — Portata territoriale della Convenzione
- Art. 27 — Riserve alla Convenzione
- Art. 28 — Denuncia della Convenzione
- Art. 29 — Funzioni del depositario della Convenzione