Quando la domanda e' fatta per un interesse amministrativo da un'autorita' dello Stato richiedente, gli Stati contraenti si impegnano a darvi seguito compiendo accertamenti o mettendo in atto ogni altra procedura, secondo le forme previste o consentite dalle legislazioni o dagli usi dello Stato richiesto e senza ricorrere a mezzi di coercizione.

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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