Art. 20 — Legge applicabile e forma determinata
1. L'autorita' che procede all'esecuzione di una rogatoria applica il proprio diritto interno per quanto concerne le forme da seguire e i mezzi di coercizione da applicare. 2. Tuttavia, si tiene conto della domanda dell'autorita' richiedente tendente a che si proceda secondo una forma determinata quando tale forma non sia incompatibile con la legge e con gli usi dello Stato richiesto, in particolare per quanto concerne la comunicazione alle parti interessate della data e del luogo in cui si procedera' alla misura richiesta. 3. La rogatoria non viene eseguita ove la persona interessata invochi una dispensa o un divieto di deporre stabiliti:
- a)o dalla legge dello Stato richiesto;
- b)o dalla legge dello Stato richiedente e specificati nella rogatoria ovvero, eventualmente, attestati dall'autorita' richiedente a domanda dell'autorita' richiesta.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
