1. L'autorita' che procede all'esecuzione di una rogatoria applica il proprio diritto interno per quanto concerne le forme da seguire e i mezzi di coercizione da applicare. 2. Tuttavia, si tiene conto della domanda dell'autorita' richiedente tendente a che si proceda secondo una forma determinata quando tale forma non sia incompatibile con la legge e con gli usi dello Stato richiesto, in particolare per quanto concerne la comunicazione alle parti interessate della data e del luogo in cui si procedera' alla misura richiesta. 3. La rogatoria non viene eseguita ove la persona interessata invochi una dispensa o un divieto di deporre stabiliti:

  • a)o dalla legge dello Stato richiesto;
  • b)o dalla legge dello Stato richiedente e specificati nella rogatoria ovvero, eventualmente, attestati dall'autorita' richiedente a domanda dell'autorita' richiesta.

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;149~art20 · fonte su Normattiva