Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978
Art. 6 — Regolarità della domanda
Se l'autorita' centrale dello Stato richiesto ritiene che le disposizioni della presente Convenzione non sono state rispettate, ne informa immediatamente l'autorita' richiedente precisando in maniera articolata i motivi che si oppongono alla domanda.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
