1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto investita di una domanda di assistenza puo' rifiutare di darvi seguito ove ritenga che:

  • a)la materia sulla quale verte la domanda non e' materia amministrativa ai sensi dell'articolo 1 della presente Convenzione;
  • b)l'esecuzione della domanda e' tale da arrecare pregiudizio alla sovranita', alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali di tale Stato;
  • c)l'esecuzione della domanda e' tale da arrecare pregiudizio ai diritti fondamentali o agli interessi essenziali della persona alla quale si riferisce l'informazione richiesta, ovvero la domanda verte su informazioni confidenziali che non possono essere divulgate;
  • d)il proprio diritto e i propri usi interni si oppongono all'assistenza richiesta. 2. In caso di rifiuto, l'autorita' centrale dello Stato richiesto ne informa immediatamente l'autorita' richiedente e ne indica i motivi.

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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