Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978
Art. 7 — Rifiuto di esecuzione
1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto investita di una domanda di assistenza puo' rifiutare di darvi seguito ove ritenga che:
- a)la materia sulla quale verte la domanda non e' materia amministrativa ai sensi dell'articolo 1 della presente Convenzione;
- b)l'esecuzione della domanda e' tale da arrecare pregiudizio alla sovranita', alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali di tale Stato;
- c)l'esecuzione della domanda e' tale da arrecare pregiudizio ai diritti fondamentali o agli interessi essenziali della persona alla quale si riferisce l'informazione richiesta, ovvero la domanda verte su informazioni confidenziali che non possono essere divulgate;
- d)il proprio diritto e i propri usi interni si oppongono all'assistenza richiesta. 2. In caso di rifiuto, l'autorita' centrale dello Stato richiesto ne informa immediatamente l'autorita' richiedente e ne indica i motivi.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
