L'esecuzione di una richiesta di notifica o di comunicazione in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione non puo' essere rifiutata se non quando lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione sia tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranita' o sicurezza. L'esecuzione non puo' essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendica la competenza giudiziaria esclusiva nell'affare in causa o non conosce mezzi legali che rispondano all'oggetto della domanda. In caso di rifiuto, l'autorita' centrale ne informa immediatamente il richiedente indicandone i motivi.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~convenzione-art13 · fonte su Normattiva