Art. 13 (Convenzione)
L'esecuzione di una richiesta di notifica o di comunicazione in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione non puo' essere rifiutata se non quando lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione sia tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranita' o sicurezza. L'esecuzione non puo' essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendica la competenza giudiziaria esclusiva nell'affare in causa o non conosce mezzi legali che rispondano all'oggetto della domanda. In caso di rifiuto, l'autorita' centrale ne informa immediatamente il richiedente indicandone i motivi.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
