1. La locatrice e la conduttrice convengono che, in caso di mancato pagamento entro il termine previsto, verranno pagati interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto in vigore in Austria nel periodo considerato.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;149~accordo-art6 · fonte su Normattiva