[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE ANNESSO C CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FOCHE DELL'ANTARTICO (Vedere anche Sezione 2.3) CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FOCHE DELL'ANTARTICO LE PARTI CONTRAENTI, RICHIAMANDO le misure concordate per la conservazione della fauna e della flora dell'Antartico, adottate in base al Trattato dell'Antartico firmato a Washington il 1 Dicembre 1959 (1); CONSAPEVOLI della preoccupazione diffusa circa la vulnerabilita' delle foche dell'Antartico nei confronti dello sfruttamento commerciale e della necessita' conseguente di misure effettive di conservazione; RICONOSCENDO che le razze di foche antartiche sono una importante risorsa vivente dell'ambiente marino, la quale richiede un accordo internazionale ai fini della sua effettiva conservazione; RICONOSCENDO che tale risorsa non dovrebbe essere impoverita da un eccesso di sfruttamento, e che pertanto ogni forma di caccia dovrebbe essere regolamentata in maniera da non superare i livelli di una raccolta ottimale accettabile; RICONOSCENDO che, al fine di migliorare la conoscenza scientifica e pertanto di praticare lo sfruttamento su una base razionale, ogni sforzo debba essere effettuato sia per incoraggiare la ricerca biologica e di altro tipo riguardo alle popolazioni di foche dell'Antartico sia per ottenere informazioni da tale ricerca e dalle statistiche concernenti le future operazioni relative alle foche in modo che ulteriori regolamenti appropriati possano essere formulati; NOTANDO che il Comitato Scientifico sulla Ricerca Antartica del Consiglio Internazionale delle Unioni Scientifiche (SCAR) intende svolgere i compiti che gli vengono assegnati in questa Convenzione; DESIDERANDO Promuovere e conseguire gli obiettivi di protezione, di studio scientifico e di uso razionale delle foche dell'Antartico, e mantenere un equilibrio soddisfacente nell'ambito del sistema ecologico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Portata (1) La presente Convenzione si applica ai mari situati a sud del 60› parallelo di latitudine sud, riguardo alla quale le Parti Contraenti ribadiscono le disposizioni dell'Articolo IV del Trattato Antartico. (2) Questa Convenzione puo' essere applicabile ad ogni oppure a tutte le seguenti specie: - Foca elefante meridionale Mirounga Leonina - Foca Leopardo Hydrurga Leptonyx - Foca Weddell Leptonychotes weddelli, - Foca mangiatrice di granchi Lobodon carcinophagus - Foca Ross Ommatophoca rossi - Foche da pelliccia meridionale Arctocephalus sp. (3) L'Annesso a questa Convenzione e' parte integrate di essa.

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[3](1) Varie N. 23 (1965) Cmnd. 2822

Testo vigente dal 10 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;149~convenzione-art1 · fonte su Normattiva