Art. 3 (Convenzione)
in annesso (1) Questa Convenzione include un Annesso che specifica i provvedimenti che sono adottati dalle Parti contraenti con questo mezzo. Le Parti Contraenti potranno in avvenire adottare periodicamente altri provvedimenti relativi alla conservazione, allo studio scientifico ed all'uso razionale ed umano delle risorse offerte dalle foche, stabilendo tra l'altro: (a) i quantitativi consentiti di catture; (b) le specie protette e quelle non protette; (c) le stagioni aperte e le stagioni chiuse; (d) le zone aperte e le zone chiuse, compresa la designazione delle riserve; (e) la designazione di zone speciali dove le foche non saranno disturbate; (f) i limiti connessi al sesso, alle dimensioni o all'eta' per ciascuna specie; (g) le restrizioni relative alle ore del giorno ed alla durata, i limiti dell'operazione ed i metodi di caccia; (h) i tipi e le specifiche delle attrezzature, degli equipaggiamenti e degli strumenti che possono essere utilizzati (i) i profitti risultanti dalla cattura ed altri dati statistici e biologici; (j) le procedure atte ad agevolare l'esame e la valutazione dell'informazione scientifica, (k) altre misure regolamentari compreso un sistema effettivo di ispezione. (2) I provvedimenti adottati in base al paragrafo (1) di questo Articolo saranno basati sui migliori reperti tecnici e scientifici disponibili. (3) L'Annesso puo' periodicamente essere emendato in conformita con le procedure previste all'Articolo 9.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
