Art. 5 (Convenzione)
di informazioni e di pareri scientifici (1) Ciascuna Parte Contraente fornira' all'altra Parte Contraente ed allo SCAR le informazioni specificate all'Annesso entro il periodo ivi indicato. (2) Ciascuna Parte Contraente fornira' altresi' all'altra Parte Contraente ed allo SCAR prima del 31 ottobre di ogni anno, informazioni su ogni passo che essa ha effettuato in conformita' con l'articolo 2 di questa Convenzione durante il periodo precedente dal 1 luglio al 30 giugno. (3) Le Parti Contraenti che non hanno informazioni da comunicare, in base ai due paragrafi precedenti, indicheranno cio' formalmente prima del 31 Ottobre di ciascun anno. (4) Lo SCAR e' invitato: (a) a valutare l'informazione ricevuta in conformita' con questo Articolo; ad incoraggiare gli scambi di dati e di informazioni scientifiche tra le Parti contraenti; a raccomandare programmi di ricerca scientifica; a raccomandare i dati statistici e biologici che debbono essere raccolti dalle spedizioni di caccia alle foche nell'ambito della zona della Convenzione; e a suggerire emendamenti all'Annesso; (b) a fare rapporto sulla base dei reperti statistici, biologici e di altre prove disponibili, quando la caccia a qualsiasi specie di foche nella zona tutelata dalla Convenzione sta avendo un effetto segnatamente dannoso sui quantitativi totali di tali specie o sul sistema ecologico in qualsiasi localita' specifica. (5) Lo SCAR e' invitato a notificare al Depositario il quale ne fara' rapporto alle Parti contraenti i preventivi dello SCAR relativi a qualsiasi stagione di caccia indicanti che i limiti consentiti di catture per qualsiasi specie hanno possibilita' di essere oltrepassati ed, in ogni caso, a fornire una data approssimativa alla quale i limiti di catture consentiti saranno raggiunti. Ciascuna Parte Contraente adottera' poi provvedimenti appropriati per impedire ai suoi connazionali ed alle navi che inalberano la sua bandiera di uccidere o di catturare foche di quella specie dopo la data preventivata, sino a quando le Parti contraenti non decidano diversamente. (6) Se necessario, lo SCAR puo' richiedere l'assistenza tecnica della F.A.O. per effettuare le sue valutazioni. (7) Nonostante le disposizioni del paragrafo (1) dell'Articolo 1 le Parti contraenti, in conformita' con la loro legge nazionale, si faranno reciprocamente rapporto, e informeranno lo SCAR per conoscenza, riguardo alle statistiche relative alle foche dell'Antartico elencate al paragrafo 2 dell'Articolo 1 che sono state uccise o catturate dai loro connazionali e dalle loro navi che inalberano le loro rispettive bandiere nella zona dei ghiacci marini galleggianti a nord del 60› parallelo di latitudine Sud.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
