Art. 13 (Convenzione)
in vigore (1) Questa Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del settimo strumento di ratifica o di accettazione. (2) Successivamente, questa Convenzione entrera' in vigore per ogni Stato che ratifica, accetta o aderisce il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
