in vigore (1) Questa Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del settimo strumento di ratifica o di accettazione. (2) Successivamente, questa Convenzione entrera' in vigore per ogni Stato che ratifica, accetta o aderisce il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;149~convenzione-art13 · fonte su Normattiva