Art. 14 (Convenzione)
Ogni Parte Contraente puo' ritirarsi da questa Convenzione il 30 giugno di ogni anno dandone notifica il 1 gennaio dello stesso anno, o anteriormente, al Depositario, il quale, avendo ricevuto tale notifica, la comunichera' immediatamente alle altre Parti Contraenti. Ogni altra Parte Contraente puo', in modo analogo, entro un mese dalla ricevuta di una copia di tale notifica da parte del Depositario, dar notifica di ritiro, in modo che la Convenzione cessi di essere in vigore il 30 giugno delle stesso anno per quanto riguarda la Parte Contraente che da' tale notifica.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
