(1) Nel caso in cui una delle Parti desideri ritirarsi dalla presente Convenzione, avra' luogo una consultazione tra le Parti. Se dopo tale consultazione la Parte interessata desidera ancora ritirarsi, lo notifichera' per iscritto al depositario, il quale informera' le altre Parti e il CE. Salvo diversa disposizione nell'accordo di cui al paragrafo (2), il ritiro acquisira' efficacia 12 mesi dopo la data in cui il depositario avra' ricevuto la notifica. (2) La Parte che si ritira assolvera' tutti i suoi impegni fino alla data effettiva del ritiro. L'assolvimento di tali impegni sara' definito in un accordo tra le autorita' competenti delle Parti e valutato dalle Parti.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art65 · fonte su Normattiva