Art. 15 (Convenzione)
da parte del Depositario Il Depositario notifichera' tutti gli Stati firmatari ed aderenti su quanto segue: (a) firme di questa Convenzione, deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione e notifiche di ritiro; (b) data di entrata in vigore di questa Convenzione e di ogni emendamento ad essa oppure al suo Annesso.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
