ARTICOLO IV Le Parti Contraenti studieranno i mezzi per perfezionare e intensificare il trasporto e le comunicazioni fra i due Paesi, stimolando il flusso di turisti nelle due direzioni.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
ARTICOLO IV Le Parti Contraenti studieranno i mezzi per perfezionare e intensificare il trasporto e le comunicazioni fra i due Paesi, stimolando il flusso di turisti nelle due direzioni.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1995-04-12;149~accordo-artiv · fonte su Normattiva