I Governi delle Parti contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le proprie Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprieta' intellettuale, documenti e altri oggetti di valore storico.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;149~accordo-art10 · fonte su Normattiva