spontanea Le Parti si prestano assistenza reciproca, senza richiesta preventiva, nella misura in cui leggi, norme e altri strumenti giuridici lo consentano e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale; - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che stiano violando o abbiano violato la legislazione doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Testo vigente dal 15 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149~protocollo-art4 · fonte su Normattiva