spontanea Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa o conformemente alle loro disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici nazionali, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - attivita' che sono o che sembrano contrarie alla normativa doganale e che possono interessare un'altra Parte contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; - merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale; - persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale; - mezzi di trasporto per i quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano, ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~protocollo-art4 · fonte su Normattiva