IN VIGORE

  • 1)Questa Convenzione entrera' in vigore un mese dopo che tutti i Governi firmatari avranno notificato al Governi della Repubblica Francese di aver portato a termine le necessarie procedure costituzionali, oppure due mesi dopo che i Governi firmatari, che contribuiscano insieme per almeno l'80% ai costi di costruzione, come specificato all'art. 5, avranno notificato al Governo della Repubblica Francese che hanno deciso di far entrare in vigore la convenzione tra loro stessi.
  • 2)Il Governo della Repubblica Francese informera' prontamente tutti i Governi firmatari della data di ciascuna notifica, come detto al paragrafo precedente, e della data di entrata in vigore di questa Convenzione.
  • 3)Prima dell'entrata in vigore di questa Convenzione, ogni Parte Contraente puo' dare seguito alle disposizioni degli artt. 1 e 3 per designare i Membri della Societa' e nominare i delegati al Consiglio.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~convenzione-art11 · fonte su Normattiva