Dopo l'entrata in vigore di questa Convenzione, qualsiasi Governo o gruppo di Governi in solido tra loro, puo' aderire alla stessa con il consenso di tutte le Parti Contraenti. Le condizioni di adesione saranno soggette ad un accordo tra le Parti Contraenti ed il Governo o gruppo di Governi entranti.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~convenzione-art12 · fonte su Normattiva