DELLE PERSONE E DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
- 1)Nel rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico; ciascuna Parte Contraente si impegna, nell'ambito della propria giurisdizione, a facilitare il movimento e la residenza dei cittadini degli Stati delle Parti Contraenti, impiegati da, o distaccati presso, la Societa', o che svolgano ricerche utilizzando le attrezzature della Societa'.
- 2)Ogni Parte Contraente si impegna, nell'ambito della propria giurisdizione, a semplificare il rilascio dei documenti di transito per importazioni temporanee di attrezzature scientifiche o di campioni che saranno impiegati nelle ricerche presso i laboratori della Societa'.
Testo vigente dal 18 gennaio 1995
