• 1)Gli organi della Societa' saranno il Consiglio ed il Direttore Generale.
  • 2)I Delegati al Consiglio saranno nominati e decadranno dalla carica secondo una procedura determinata dalla Parte Contraente interessata. Tale procedura assicurera' che il Consiglio possa agire come assemblea dei Membri della Societa'. Ciascuna Parte Contraente dovra' informare il Segretariato del Consiglio per iscritto delle nomine o della scadenza delle stesse.
  • 3)La Societa' avra' come Direttore Generale un emerito scienziato nominato dal Consiglio.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~convenzione-art3 · fonte su Normattiva