ARTICOLO VIII SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI STATISTICHE TURISTICHE 1. Entrambe le Parti si scambieranno informazioni su:

  • a)Le proprie risorse turistiche e gli studi relativi al turismo;
  • b)La legislazione vigente per la regolamentazione delle attivita' turistiche e per la protezione e conservazione delle risorse naturali e culturali di interesse turistico. 2. Le Parti si adopereranno per migliorare l'affidabilita' e la compatibilita' delle statistiche turistiche nei due Paesi. 3. Le Parti considerano opportuno lo scambio di informazioni sul volume e sulle caratteristiche del reale potenziale del mercato turistico di entrambi i Paesi. 4. Le Parti concordano che a tale scopo vengano adottati i parametri di ottenimento e di presentazione delle statistiche turistiche interne e internazionali stabiliti dall'Organizzazione Mondiale del Turismo.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;150~accordo-artviii · fonte su Normattiva