1. Se le offerte presentate dagli operatori economici sloveni rischiano di pregiudicare il funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, l'altra parte contraente puo' prendere le misure del caso, alle condizioni e secondo le procedure di cui al paragrafo 2. 2. Le parti contraenti comunicano al comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate. Se la Slovenia non ha messo fine alle pratiche in questione entro il termine fissato dal comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo entro un mese dal giorno in cui e' stato adito, l'altra parte contraente puo' adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del mercato comune o per porvi fine; in particolare, essa' puo' procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;150~accordo-art6 · fonte su Normattiva