Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio e imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, la Comunita' puo' prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'articolo 1.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
