Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio e imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, la Comunita' puo' prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'articolo 1.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-8-art3 · fonte su Normattiva