1. Se le offerte presentate dagli operatori economici iugoslavi rischiano di pregiudicare il funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, l'altra parte contraente puo' attuare le misure appropriate, alle condizioni e secondo le procedure di cui al paragrafo 2. 2. Le parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate. Se la Jugoslavia non ha messo fine alle pratiche in questione entro il termine fissato dal Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui e' stato adito, l'altra parte contraente puo' adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per ovviare ad un pregiudizio al funzionamento del mercato comune o per porvi fine; in particolare, essa puo' procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~art6 · fonte su Normattiva